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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca San Tammaro

“Il killer di Pasquale deve restare in carcere”

Ecco le motivazioni con le quali la Cassazione ha detto di no alla scarcerazione

Il presunto killer di Pasquale Guarino deve restare in carcere. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha respinto nei giorni scorsi il ricorso presentato dall’avvocato di Argit Turshilla, 27 anni, indagato per la rapina e l’omicidio ai danni dell’imprenditore agricolo avvenuto nel settembre 2015 a San Tammaro.

L’uomo fu ucciso per cercare di difendersi dall’aggressine di tre persone che, armate di coltello e pistola, avevano cercato denaro da tutti i presenti (diversi operai che stavano lavorando con l'imprenditore agricolo) e avevano chiesto a Guarino dove fossero i soldi. Nella fase successiva, Guarino aveva detto ai rapinatori di andarsene; i malviventi avevano iniziato a fuggire inseguiti dalle persone offese e quello raggiunto da Guarino aveva esploso due colpi di pistola che ne avevano provocato il decesso nelle ore successive. Immediatamente furono fermate due persone, mentre Argit Turshilla è stato arrestato solo successivamente in Albania, da dove è stato estradato per affrontare il processo iniziato da poche settimane.

“Nessuna delle considerazioni svolte dalla difesa - scrivono gli ermellini nel respingere il ricorso - riguarda punti non esaminati dall'ordinanza e va oltre una mera contestazione di attendibilità dell'elemento di prova. Ciò vale, in primo luogo, per l'attribuibilità al ricorrente dell'utenza telefonica rispetto alla quale il ricorso rimarca un dato formale (la mancanza del documento di identità di Argit Turshilla che avrebbe dovuto essere mostrato al fornitore della SIM al fine di intestarla allo stesso) palesemente ininfluente e che tralascia del tutto il dato dei rapporti tra tale utenza e quella intestata al cugino Roland (dato significativo per ritenere esatta l'attribuzione a prescindere dal coinvolgimento di Roland Turshilla nell'organizzazione della rapina). Il ricorrente sostiene l'irrilevanza delle riprese delle telecamere di sorveglianza sulla base di considerazioni del tutto prive di autosufficienza; ipotizza che l'ora di avvistamento di  Argit Turshilla da parte dei due testimoni sia differente sulla base di considerazioni niente affatto decisive; contesta l'ipotesi - come tale formulata dal Tribunale - che Turshilla fosse il rapinatore con il coltello ancora una volta con argomenti non autosufficienti; sottolinea il dato che le utenze attribuita a Turshilla e quella intestata a Xhokola Bernard, contattandosi, dimostravano che i due utilizzatori non si trovavano insieme, ignorando il dato che, dopo le 1520, non vi erano più contatti e, quindi, che l'argomento proposto non vale proprio per i momenti di esecuzione della rapina e per le ore successive; contesta che quella di Turshilla sia stata una "fuga" senza negare il dato sostanziale della partenza per l'Albania due giorni dopo il delitto”. 

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