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Cronaca Casapesenna

Pentiti senza riscontro e pizzo pagato, così la Cassazione ha annullato l'arresto dei fratelli Diana

Rese note le motivazioni della decisioni a carico dei proprietari della Erreplast e dello zio

"Ciò che il tribunale di Napoli non riesce a superare è la qualificazione della condotta in termini di concorso esterno". E' questo il passaggio fondamentale delle motivazioni, rese note da poche giorni, con le quali la Sesta Sezione della Corte di Cassazione (presidente Stefano Petitti) ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza cautelare a carico dei fratelli Nicola ed Antonio Diana, titolari della Erreplast di Gricignano d'Aversa, e dello zio Armando Diana, tutti di Casapesenna.

La Cassazione, motivando la decisione di accogliere le richieste degli avvocati difensori Botti e De Stavola, ha sottolineato: "Il vantaggio, per come ricostruito dal tribunale del Riesame, sarebbe costituito dalla circostanza di non dovere pagare il pizzo (anche) al clan Russo/Schiavone, egemone nel territorio ove sorgeva l'azienda dei Diana, essendo bastevole il pagamento fatto a Zagaria. In disparte quanto fondatamente sostenuto dalle difese in merito alla mancanza di riscontro alla dichiarazione del collaboratore di giustizia De Simone che aveva individuato come ulteriore vantaggio anche il fatto che negli anni '80 gli Zagaria intervennero personalmente per aiutare i Diana ad acquistare ad un'asta pubblica il terreno e il fabbricato sede della loro azienda, il tribunale del riesame non fornisce risposta alle censure difensive".

Secondo gli ermellini, quindi, non basta ciò che è stato prospettato dalla Procura, cioè che i fratelli Diana abbiano avuto il vantaggio di pagare il pizzo ad un solo clan per essere considerati "collusi" col gruppo Zagaria. Così come non bastano le accuse di aver cambiato assegni alla famiglia dell'ex primula rossa dei Casalesi.

Altro 'punto dolente', secondo la Cassazione, è quello temporale. "Il provvedimento impugnato individua la cessazione del presunto apporto esterno nel 2010, ma ritiene sussistenti e attuali le esigenze cautelari in capo ai Diana a causa dell'esistenza del sodalizio in epoca successiva (fino al 2016). Si tratta di conclusioni errate che non tengono conto del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto escludere che, in presenza di una censura temporale rilevante (cessazione dell'apporto dal 2010) e di altri elementi significativi (costituzione di parte civile ai danni di Iovine; denunce delle estorsioni subite nel 2015), i concorrenti esterni non abbiano receduto dal concorso. Da ciò discende che, se per un verso la cessazione dell'apporto esterno fa venire meno la permanenza del reato, per altro verso, viene meno l'attualità delle esigenze cautelari laddove, come nel caso di specie, risulti trascorso un significativo lasso di tempo dalla cessazione del rapporto avvenuta nel 2010.

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