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Cronaca Teverola

Stangata per il motel ‘La Sosta’. “Non può accogliere ospiti, giusta la chiusura”

La sentenza del Tar con la condanna anche al pagamento di 3mila euro in favore del Comune

Nuova stangata dinanzi al Tar della Campania (sezione Terza) per la Agribio di Pietro Chianese, società titolare del motel 'La Sosta' a Teverola sull'Appia. E' una battaglia senza esclusione di colpi quella che si sta portando avanti ormai da anni tra la Agribio e il Comune di Teverola con i giudici che continuano a dire che "la struttura deve essere chiusa". In poche parole il titolare della società ritiene che la struttura sia stata aperta come agriturismo e che possa concedere ospitalità perché "l’attività alloggiativa è connessa all’attività agrituristica che viene svolta, pur se attraverso la formula “day use”, comunemente impiegata da varie categorie di strutture ricettive, anche agrituristiche".

Ma ancora una volta il giudice del Tar, Anna Pappalardo, dà torto alla Agribio perché "la ricettività agrituristica è ammessa solo ed esclusivamente a condizione che vi sia un rapporto di stretta derivazione dall’attività agricola, che la prima sia alla seconda complementare, senza mai sovvertire a favore dell’ospitalità il rapporto di connessione tra l’una e l’altra attività".

Il Collegio ha evidenziato che "la questione in ordine allo svolgimento dell’attività agrituristica non può essere commista con la questione attualmente all’esame, riguardante la cessazione dell’attività di affittacamere. Poiché sulla prima questione era stato adottato il provvedimento di cessazione dell’attività ricettiva, perché svolta nella struttura agrituristica senza il requisito della prevalenza dell’attività agricola e, quindi, in violazione del titolo; la cessazione dell’attività di affittacamere che ora viene in rilievo muove dalla rilevata assenza della licenza di pubblica sicurezza e, dunque, non in violazione ma in totale assenza di titolo (diverso dall’attività agrituristica). Pertanto, non ha ragion d’essere addurre in questa sede la vantata attività di agriturismo che consentirebbe di ricevere ospiti".

Nella sentenza del giudice si è ribadito che "nella specie non v’è esercizio di attività agrituristica che consenta un’attività ricettiva poiché, mancando la prevalenza dell’attività agricola, non si può utilizzare la struttura per la ricettività che è ammessa solo nel contesto agrituristico. Così delineato il campo di indagine, resta nella fattispecie all’esame il dato dello svolgimento di un’attività alloggiativa senza titolo. Esso non è smentito dalla ricorrente, la quale ammette di offrire ospitalità che tuttavia, per quanto detto, non può fondatamente ricondurre all’attività agrituristica, né ritenere di poter essere autorizzata all’alloggio con la formula “day use”, per tempi limitati. Ciò denota l’esercizio di un’attività totalmente priva di licenza in quanto consistente in albergo diurno. In tale contesto, legittimamente è stata applicata l'ordinanza per la cessazione dell’attività condotta senza titolo".

Quindi 'La Sosta' non può accogliere ospiti e non è finita qua perché dovrà anche versare 3mila euro per le spese di giudizio.

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