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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Frignano

Maneggio 'abusivo', il tribunale stoppa l'attività

Un cittadino aveva presentato il ricorso contro la decisione del Comune

Niente da fare per un cittadino di Frignano che si è visto rigettato un ricorso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), presidente Renata Emma Ianigro ed estensore Maria Barbara Cavallo, contro il Comune. L'uomo aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza del 13 maggio 2019 con cui il Comune di Frignano ordinava di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere ritenute abusive presso le sue unità immobiliari site in via Limitone. L’uomo ha esposto nel ricorso di essere proprietario degli immobili dove esercita l’attività di allevamento equino e posti in zona D2 (insediamenti produttivi di tipo artigianale e commerciale) e a zona Dp (Zona produttiva di tipo commerciale, turistica e servizi), secondo il Puc entrato in vigore nel 2019.

A seguito di sopralluogo del 12 aprile 2019 il Comune di Frignano verificava l’asserita edificazione priva di titoli edilizi di una tettoia; di un manufatto in pietra sottostante la tettoia avente una destinazione d’uso abitativa per alloggio del custode e componenti il proprio nucleo familiare (così come dichiarato dai presenti); di una struttura adibita a deposito fieno e stalla; di un’altra struttura in muratura di 320 mq avente destinazione d’uso a box e paddock per equini ed una stanza ad uso monolocale e quindi di una struttura in ferro e legno avente destinazione d’uso ricovero attrezzi per equini ed una piccola porzione uso box per cani. 

Il ricorrente aveva presentato una serie di documenti per certificare la legittimità delle opere ma per il giudice “il ricorso è infondato, in quanto la qualificazione da parte del Comune dei manufatti realizzati quali opere di nuova costruzione appare corretta avuto riguardo allo stato dei luoghi dal quale si evince l’esistenza di opere in muratura, del tutto prive di caratteristiche di precarietà, che, nel loro complesso, realizzano una struttura di “maneggio” adatta al ricovero di equini (attività svolta dal ricorrente e nota al Comune). Dalle risultanze in atti appare evidente la creazione di nuovi volumi mediante manufatti in mattoni, chiusi e ricoperti, del tutto privi di caratteristiche di temporaneità, come il ricorrente prospetta senza, tuttavia, provarlo in alcun modo”.

Al riguardo della tettoia, che il ricorrente ritiene essere un pergolato, “va detto che l’assunto è facilmente smentito dalla circostanza che essa, come si evince anche dalle fotografie in atti, consiste in una struttura in ferro posata, in parte, sotto altra opera abusiva in muratura destinata (per ammissione delle parti, come da ordinanza di demolizione) ad alloggio del custode”.

Il giudice quindi chiude dicendo che “lungi dall’essere considerata quale elemento singolo, essa va contestualizzata nell’ambito dell’intera opera abusiva posta in essere dall'uomo di Frignano, che ha sostanzialmente posto in essere un complesso abusivo senza titolo, con creazione di volumetria nuova e destinando a ciò sovrastrutture che non possono essere considerate al di fuori del contesto complessivo, come giustamente ha fatto il Comune. D’altra parte, il ricorrente non ha dimostrato la preesistenza dei manufatti, ma ha cercato di giustificare le opere abusive sotto il profilo della preesistenza autorizzata dell’attività di allevatore di equini”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso quindi lo rigetta condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Frignano, liquidandole in 2mila euro.

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