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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca Riardo

La Ferrarelle perde la battaglia legale per sfruttare un altro giacimento di acqua minerale

Anche il Tar boccia il ricorso della società dopo il ‘no’ della Regione

Il Tar Campania ha bocciato il ricorso presentato dalla Ferrarelle nei confronti della Regione Campania per l’utilizzo di un altro giacimento di acqua minerale "Fonte del Monte" a tra i comuni di Riardo e Rocchetta e Croce. La società, rappresentata dagli avvocati Ileana Boccuzzi e Andrea Cilento, aveva chiesto l’annullamento degli atti della conferenza dei servizi con la quale, nel 2016, l’ente regionale bocciò la richiesta presentata dalla società.

L’avviso di avvio del procedimento di rilascio della concessione Fonte del Monte veniva pubblicato sul BURC del 27 aprile 2015 e nell'avviso di avvio del procedimento si dichiarava espressamente che "il termine finale per l'assunzione della decisione era di 90 giorni dalla data di prima convocazione”, termine abbondantemente vìolato dall’amministrazione regionale. Per i giudici del Tar Campania, però, “non è vero che l’amministrazione fosse vincolata a procedere al previo espletamento di gara pubblica per l'assegnazione della concessione dalle sentenze del Tar Campania n. 2152/2014 e n. 2258/2014; dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 117/2015; dal parere dell'Avvocatura regionale e dall'art. 25 della Legge Regionale n. 15/2015.

La Regione era invece tenuta era tenuta a chiudere il procedimento con provvedimento di rilascio della concessione a Ferrarelle s.p.a. (ai sensi della legge regionale n. 16/2014), dal momento che l'Istanza presentata dalla Società rientrava perfettamente nella ipotesi contemplata dall'art. 1 che consente "l'avvio delle nuove attività di sfruttamento del demanio termominerale, richiesto prima della pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di gara". Sulla base di questi concetti, per i giudici “il ricorso non è fondato e va respinto. Come eccepito dalla Regione, l’istanza della ricorrente era finalizzata ad ottenere una concessione già denegata alla stessa con decreto dirigenziale n. 28/2013; la ricorrente aveva impugnato tale atto e questa Sezione, con sentenza n. 2258/2014, aveva respinto il ricorso”. La Ferrarelle è stata condannata anche a pagare le spese di giudizio.

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