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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Piedimonte Matese

Gara per i rifiuti, la terza classificata vince al Tar ma il Consiglio di Stato ribalta tutto

La società aveva chiesto l'accesso agli atti ma il giudice ha dimostrato che c'era un errore nella richiesta

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha emesso una sentenza in merito al ricorso presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione ottava, numero 7442 del 29 novembre 2022. La sentenza originale aveva accolto il ricorso della ditta Ciclat trasporti ambiente riguardo all’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto in risposta alla richiesta di accesso agli atti. La controversia ruota attorno alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana del comune di Piedimonte Matese.

La Ciclat, terza classificata nella gara, aveva richiesto l’accesso agli atti relativi alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dai concorrenti Isvec Srl e Econova Srl. La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, respingendo la sentenza di primo grado.

La decisione si basa sul fatto che la richiesta della Ciclat, presentata il 22 luglio 2022, è stata effettuata tramite posta elettronica certificata (Pec) anziché attraverso la piattaforma di e-procurement prevista dal disciplinare di gara. La Sezione Quarta ha evidenziato che il disciplinare prevedeva chiaramente che tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici dovevano avvenire attraverso la Piattaforma, e l’istanza della Ciclat del 22 luglio 2022, essendo stata presentata via Pec, non rispettava tali disposizioni.

L’appello ha quindi contestato l’affermazione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania secondo cui la richiesta del 22 luglio 2022 fosse stata effettivamente inviata. Il Ministero ha fornito prove documentali attraverso la piattaforma di e-procurement, dimostrando che la Ciclat aveva inviato solo un’istanza il 10 giugno 2022, e che la richiesta successiva non era mai stata trasmessa secondo le modalità previste. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non vi fosse alcuna illegittimità nel comportamento silente dell’amministrazione, sostenendo la validità della risposta precedente che aveva trasmesso la documentazione amministrativa ed economica alle prime due società classificate.

La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di primo grado e ha compensato le spese del doppio grado, ritenendo giustificati i motivi dati la peculiarità della situazione. Una vicenda che va avanti quindi da anni e che ora trova la sentenza definitiva. 

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