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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca

Fake news ed ordinanze violate, il legale: "Ecco quali reati si possono contestare"

Per il legale il provvedimento del Governo sul Coronavirus non rappresenta un vero deterrente: "Solo una multa per chi non si attiene alle prescrizioni"

Norme per evitare la diffusione puntualmente violate e fake news che girano su gruppi whatsapp o, peggio, sui social network sui casi di contagi da Coronavirus. L'allarme vero dello Stato e quello finto del mondo virtuale stanno generando panico in molti casertani. Ma cosa paga chi viola le norme? La risposta è molto semplice: "Nulla".

Violazione delle prescrizioni

A spiegarlo a Casertanews è l'avvocato penalista casertano Gennaro Caracciolo che spiega come il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle misure per evitare la diffusione del Coronavirus sortisca, nella realtà, effetti poco rilevanti dal punto di vista penale. La violazione delle limitazioni "è configurabile con il reato previsto dall'articolo 650 che prevede sanzioni fino a 3 mesi di arresto o con l'ammenda fino a 206 euro. Si tratta di un reato contravvenzionale". Ma si va in galera? La risposta è "no. Anche se è previsto l'arresto non si va in carcere o, comunque, non sono previste misure cautelari", spiega il legale. 

L'ipotesi di lesioni

Ovviamente le violazioni devono riguardare "le prescrizioni cogenti: cioè quelle che prevedono un obbligo ma non le violazioni di raccomandazioni che non sono sanzionabili". La violazione delle prescrizioni, però, può integrare anche il reato di lesioni colpose. Prendiamo ad esempio il caso di qualcuno che proviene da una "zona rossa" e non si attiene alle prescrizioni, recandosi magari in un locale e provocando il contagio di qualcuno. In questo caso "l'imprudenza" rappresenterebbe il motivo di una possibile imputazione di lesioni colpose anche se "va dimostrato, poi, il nesso di causalità tra la presenza del soggetto e l'eventuale contagio di terzi", spiega ancora l'avvocato Caracciolo. 

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Le fake news

Per quanto riguarda la diffusione di fake news, soprattutto attraverso i gruppi whatsapp, è prevista la violazione dell'articolo 656 sulla "pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico" o, qualora fossero completamente infondate, anche del "procurato allarme" e della diffamazione. Qualora le notizie fossero diffuse attraverso i social network la condotta diffamatoria verrebbe esercitata a mezzo stampa con "la possibile misura del sequestro della pagina o del profilo che ha fatto da mezzo per la diffusione della fake news", dice ancora Caracciolo.

"Provvedimento non è un deterrente"

Insomma, ad avviso del legale, "il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha un vero potere deterrente. Si potrebbero introdurre norme che vadano ad aggravare il quadro ed agganciare al provvedimento misure per chi violi le prescrizioni in questo momento particolare". 

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