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Martedì, 30 Aprile 2024
Cronaca Orta di Atella

Parco residenziale degli Aprovitola, batosta clamorosa al Consiglio di Stato

Il giudice ha confermato la decisione del Comune di annullare il permesso di costruire

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha emesso una sentenza confermando l'annullamento del permesso di costruire rilasciato a Immobiliare Aprovitola Spa dal Comune di Orta di Atella. La sentenza riguarda il ricorso presentato da Immobiliare Aprovitola Spa, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio e Domenico Pennacchio, contro l'ordinanza del Comune di Orta di Atella che aveva annullato il permesso di costruire per la realizzazione di un parco residenziale.

La motivazione principale dell'annullamento del permesso di costruire risiedeva nel fatto che i titoli abilitativi erano stati rilasciati senza uno strumento urbanistico attuativo. Secondo il Comune, l'assenza di tale strumento rendeva illegittima l'approvazione del permesso di costruire.

Immobiliare Aprovitola Spa ha contestato questa decisione, sostenendo che, nel caso specifico di un'area totalmente urbanizzata, non sarebbe stata necessaria l'approvazione di uno strumento attuativo. Inoltre, l'azienda ha sottolineato di aver eseguito tutte le opere richieste, come la realizzazione di fognature, impianti e opere di urbanizzazione, in conformità all'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto con il Comune.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Immobiliare Aprovitola Spa. Ha sottolineato che, secondo la legge, la concessione edilizia deve essere rilasciata in conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. Sebbene sia prevista la possibilità di rilasciare un permesso di costruire convenzionato senza uno strumento urbanistico di dettaglio in situazioni eccezionali, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali circostanze non si applicassero al caso in questione.

Il Consiglio di Stato ha sostenuto che l'eccezione di edificazione diretta può essere applicata solo quando si è già raggiunta una situazione di fatto che rende superflui gli strumenti attuativi, come l'adeguata dotazione di infrastrutture. Nel caso di Immobiliare Aprovitola Spa, non è stata dimostrata l'assoluta superfluità degli strumenti attuativi.

Di conseguenza, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che aveva respinto il ricorso di Immobiliare Aprovitola Spa è stata confermata dal Consiglio

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