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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Orta di Atella

Centro estetico deve chiudere: dopo 12 anni c'è la sentenza definitiva

Un iter giudiziario interminabile: arriva la decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato mette la parola fine sul ricorso presentato da un cittadino di Orta di Atella contro il Comune. La battaglia giudiziaria parte nel 2012 quando il capo settore Politiche del Territorio dell’Ente annullava in autotutela la dichiarazione di inizio attività di un centro estetico in via Clanio. Cinque anni dopo, precisamente il 20 ottobre del 2017, il Responsabile Suap del Comune di Orta di Atella dispose quindi la chiusura “ad horas” dell’esercizio pubblico di centro estetico sito in via Clanio per la mancanza di requisiti urbanistici, dei locali, già oggetto di ordinanza di demolizione e di annullamento Dia. Nel ricorso c’è scritto soprattutto che “del tutto erroneamente il Giudice del primo grado ritiene che la dichiarazione di inizio attività oggetto di autotutela richiesta dal cittadino il 24 luglio del 2003 ed avente ad oggetto il fabbricato di via Clanio del Comune di Orta di Atella comportava ulteriori mutamenti del manufatto rispetto all’originario permesso di costruire ed alla successiva prima richiesta in variante”.

Si lamenta inoltre l’omesso esame del motivo di ricorso relativo alla contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto alla deliberazione di giunta municipale con cui l’ente comunale, al fine di fronteggiare e/o di evitare una situazione di crisi legata alla chiusura di attività commerciali regolarmente autorizzate ma allocate in locali privi di conformità urbanistica, aveva concesso una proroga di 24 mesi dalla pubblicazione della delibera sopracitata (9 gennaio 2012) per consentire agli aventi diritto di ricondurre a conformità urbanistica gli immobili in questione”. Il giudice del Consiglio di Stato ha comunque che i ricorsi sono “infondati”.

Con la Dia annullata in aggiunta all’originaria consistenza del manufatto, per quanto emerge dai documenti in atti, sono stati effettuati i seguenti interventi: “Realizzazione di nuovi locali commerciali e di un nuovo corpo monopiano a confine al piano terra; realizzazione di un terzo piano abitativo, diviso in 2 appartamenti, trasformazione del sottotetto (alzato di un livello, e quindi al di sopra del terzo piano) in mansarda abitabile (cioè in realtà un quarto piano)”. Già in primo grado il Tar aveva osservato che “sono ulteriormente aumentati i volumi del manufatto”. La richiesta nel ricorso quindi “è documentalmente smentita dalle risultanze in atti”. Quindi “dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata”. 

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