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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca Trentola-Ducenta

Inchiesta Jambo, processo da rifare per Balivo. "Pentiti non riscontrati nella sentenza di condanna"

Ecco le motivazioni con le quali la Cassazione ha annullato la pena di 14 anni all'imprenditore

Pentiti senza riscontri ed una “continuità nella condotta criminale” considerata troppo lunga fino alla data del suo arresto. Solo gli elementi essenziali che hanno portato nelle scorse settimane la Prima Sezione della Corte di Cassazione (presidente Antonella Patrizia Mazzei) ad annullare con rinvio ad una nuova sezione della Corte d’Appello la condanna a 14 anni di carcere per l’imprenditore di Trentola Ducenta Gaetano Balivo, deus ex machina del centro commerciale Jambo. 

La ricostruzione dei giudici per la condanna 

Gaetano Balivo è stato condannato in quanto ritenuto responsabile di aver partecipato alla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Secondo la ricostruzione dei giudici, la partecipazione di Balivo al sodalizio camorristico lo ha portato ad assumere la posizione dell'"imprenditore colluso", entrato stabilmente in rapporto sinallagmatico con la cosca con acquisizione di vantaggi reciproci. La sua operatività all'interno dei "clan dei casalesi", sotto il profilo cronologico, è stata ritenuta accertata sia nel periodo precedente sia in quello successivo all'affermarsi dell'egemonia di Michele Zagaria nello specifico contesto associativo. Il genere di contributo fornito al clan da Balivo è stato individuato, in un arco di tempo di molti anni, nel supportare i latitanti, nel favorire il "cambio di assegni" relativi a proventi illeciti, nel consentire l'utilizzo di luoghi sicuri nella propria disponibilità per incontri fra gli affiliati o fra costoro, imprenditori e politici, nel partecipare a tali incontri, nel portare messaggi agli altri associati, nel prestarsi a fare da intestatario in iniziative economiche riferibili a Michele Zagaria. In tale contesto Balivo, operando a fianco di Zagaria, secondo quanto ancora osservato dai giudici di merito, aveva potuto espandere le proprie commesse con conseguenti ingenti entrate, in particolare nell'attività edilizia e nelle forniture dei materiali relativi a tale settore, in cui aveva assunto una posizione dominante, venendo al contempo ad accrescere il potere dell'intero sodalizio. La sentenza di appello ha nuovamente preso in considerazione a supporto del giudizio di responsabilità le dichiarazioni di Dario De Simone, Francesco Cantone, Salvatore Laiso e Massimiliano Caterino, nonché gli esiti di servizi di intercettazione, riportandosi, avuto riguardo alla "vicinanza" di Balivo a Michele Zagaria, ad altre propalazioni, tra cui quella dell’ex assessore di Trentola Luigi Cassandra, oggi collaboratore di giustizia.

La Cassazione annulla: “Pentiti non riscontrati”

Ma nella sentenza della Corte d’Appello, secondo gli ermellini, ci sarebbero “molteplici rilievi che mettono a fuoco ampie lacune motivazionali, sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, che interessano i maggiori contributi citati. Si tratta di precise obiezioni - si legge nelle motivazioni rese note in queste giorni - che sono assistite dai requisiti di specificità e di autosufficienza in ragione dell'ampia illustrazione anche testuale dei passi di interesse nel ricorso”. Per quel che concerne le dichiarazioni dei pentiti De Simone e Caterino “la sentenza impugnata, facendo riferimento ai passi valutati in risposta a rilievi di altro tipo, si è misurata solo con le ricostruzioni delle ultime audizioni, senza perciò prendere in considerazione la preliminare questione. In ordine alle dichiarazioni di Laiso i motivi d'appello avevano svolto censure non solo dello stesso tipo di quelle appena citate a proposito dei contributi di De Simone e di Caterino, ma anche riferite alla natura e all'epoca delle conoscenze. A fronte di ciò la motivazione dei giudici di appello ha dedicato oltre due pagine alle dichiarazioni di Laiso, ma solo per riportare testualmente parte dei verbali ritenuti di interesse, mancando così ogni valutazione sul piano intrinseco.  Nella sentenza ci si è soffermati sulle dichiarazioni di Cantone indicandosene il "ruolo centrale" ai fini della ricostruzione di fondamentali passaggi: si è richiamata la narrazione dell'interlocuzione tra detto collaboratore e Zagaria, in occasione della quale Balivo sarebbe intervenuto come trait d'union sia per il ruolo associativo assunto, sia in quanto l'incontro aveva all'ordine del giorno proprio l'affrancamento dello stesso Balivo dalle richieste di denaro di Cantone. Tuttavia, il percorso descrittivo seguito dalla Corte di merito non fornisce alcuna risposta, nemmeno implicita, al rilievo secondo cui Antonio Iovine (pure lui collaboratore di giustizia), indicato da Cantone come uno dei partecipanti al predetto incontro, ne aveva smentito persino la verosimiglianza. La sentenza cita invece l'apporto di Antonio Iovine a proposito di fatti più risalenti relativi ai rapporti di Balivo con De Simone. Però, facendo ciò, neppure considera, quanto alle conoscenze esternate su Balivo, un altro genere di obiezioni, anch'esse dedotte con i motivi di appello, che avevano prospettato possibili fraintendimenti dovuti ai riferimenti ai fratelli dell’imputato”.

Non basta neanche l'ex assessore oggi collaboratore di giustizia

Con riguardo poi alle altre fonti interne al sodalizio criminale “rimane del tutto generico e, in definitiva, immotivato il seguente - unico - passaggio della sentenza: ‘La vicinanza del Balivo allo Zagaria è confermata dai numerosi altri collaboratori richiamati nella parte motiva della sentenza cui si rinvia’. Né la citazione delle dichiarazioni di Cassandra (acquisite solo nel giudizio di appello) si sottrae alle censure del ricorso che le riguardano, posto che, stante la poca linearità prima e la genericità poi dei riferimenti ai contenuti narrativi come Operati nella sentenza impugnata (pagg. 101- 102), non è dato comprendere in che termini tale (nuovo) collaboratore avrebbe attendibilmente accreditato comportamenti - legati alla presenza di Balivo a incontri con Zagaria - in concreto apprezzabili sotto il profilo della comune appartenenza associativa”. Per questo motivo, scrivono i giudici, “si colgono carenze nelle spiegazioni dovute, in tema di convalida degli esiti probatori, aventi ricadute che in modo più o meno marcato interessano tutte le fondamentali fonti”. Sulla base di queste riflessioni “si impone per Balivo l'annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo esame che, pur nella libera valutazione di merito degli stessi elementi e di ogni altro, dovrà tenere conto dei rilievi sopra rappresentati in ordine ai criteri di verifica della condotta”.

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