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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca

Bar della Movida vince ricorso contro ordinanza di chiusura per 15 giorni

Il tribunale: dirigente ‘incompetente’, l’atto doveva essere firmato dal sindaco

Il dirigente del Suap era “incompetente” e, per questo, non poteva emettere l’ordinanza di chiusura per 15 giorni. E’ il primo passaggio, importante anche per il futuro, messo nero su bianco dalla Terza Sezione del tribunale amministrativo regionale della Campania accogliendo il ricorso presentato dal gestore del bar di via Ferrante ‘Varco Attivo’ che nel dicembre  2019, pochi mesi prima del lockdown, fu raggiunto da un’ordinanza del Comune di Caserta (che poi non si è costituito neanche in giudizio) che disponeva la chiusura per 15 giorni dopo che, nel corso di due controlli della polizia locale del Capoluogo, era stata la presenza di un impianto di diffusione sonora in assenza di Via.

I giudici: "Dirigente incompetente"

Ma per il collegio presieduto da Anna Pappalardo, quel provvedimento deve essere annullato, ritenendo fondata “la censura con cui si eccepisce l’incompetenza del Dirigente del SUAP di Caserta ad emettere l’ordinanza impugnata (che, in quanto provvedimento contingibile ed urgente rientrerebbe nella competenza sindacale) e’eccesso di potere per carente istruttoria e violazione della normativa sull’obbligo di rilevazioni acustiche prima dell’emanazione di provvedimenti sanzionatori”. Relativamente alla competenza, i giudici amministrativi specificano che si tratta di “una ipotesi particolare di ordinanza contingibile ed urgente e da considerare strumento eccezionale per fronteggiare situazioni eccezionali, per le quali l’ordinamento non appresti alcun rimedio ordinario e tali da mettere a repentaglio interessi pubblici particolarmente rilevanti e sensibili . Per perseguire tali finalità siffatti provvedimenti affidano ad Autorità tassativamente indicate la specifica competenza ad adottare atti dal contenuto atipico ed in grado di derogare al sistema della gerarchia delle fonti e che presuppongono solo il rispetto dei principi costituzionali; inoltre la loro efficacia è limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità ed urgenza e necessitano di adeguata motivazione. Nel caso di specie la dimensione esclusivamente comunale dell’interesse pubblico da tutelare rendeva senz’altro competente il sindaco ad adottare il provvedimento extra ordinem, con esclusione della competenza di qualsiasi altro organo”.

"Senza relazione Arpac chiusura eccessiva"

Per quel che concerne l’istruttoria, invece, i giudici sottolineano che “nel primo verbale è espressamente disposto che “si diffida il trasgressore e l’obbligato in solido a non utilizzare gli strumenti musicali e le e/o le apparecchiature elettroacustiche fino all’avvenuta verifica e certificazione di un tecnico competente”. E’ palese la carente istruttoria e la violazione della normativa sull’obbligo di previe rilevazioni da parte dell’ARPAC con macchinari e procedure indicati dalla legge che verificassero e certificassero il grado dell’emissione acustica delle apparecchiature sonore site nel locale del ricorrente prima dell’applicazione di una sanzione così grave come la chiusura. Infatti dal 5 ottobre 2019, data del sopralluogo, al 13 dicembre 2019, data della notifica del provvedimento di chiusura impugnato, non risulta vi sia stato alcun accertamento tecnico né da parte dell’ARPAC sul livello delle emissioni acustiche né della Polizia Municipale in ordine alla consistenza delle emissioni sonore. E’ di tutta evidenza che, oltre a dover essere adottata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, l'ordinanza deve fondarsi su congrue motivazioni, posto che la situazione di pericolo deve risultare da inequivoci accertamenti tecnici; sì che non si può imporre la cessazione ad horas di un'attività accusata di essere fonte di inquinamento acustico nelle more dell'accertamento da parte del competente ufficio della ASL sull'effettiva esistenza delle emissioni sonore”.

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