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Cronaca Maddaloni

Otto nuovi vigili per il comando, respinto il ricorso al Tar

Un candidato escluso aveva presentato ricorso. Ma doveva ricorrere al giudice ordinario

La Quinta seizone del tribunale amministrativo della Campania (presidente Maria Abbruzzese) ha respinto il ricorso presentato da un candidato escluso dalla procedura di mobilità per 8 vigili al comando di Maddaloni.

Il ricorrente contestava la legittimità della determina del Comune di Maddaloni, nella parte in cui recava la sua esclusione dalla procedura di mobilità volontaria esterna, motivata dal mancato possesso in capo al ricorrente del requisito di partecipazione prescritto ovvero per “non essere in sevizio di ruolo da almeno 2 anni nella stessa categoria e regime giuridico con pari esperienza lavorativa in ambito attinente al profilo richiesto”.

Il Comune di Maddaloni ha solevato l’eccezione del difetto di giurisdizione in quanto il ricorso sarebbe dovuto essere presentato al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Un’ipotesi ritenuta esatta dai giudici amministrativi. “Secondo il costante orientamento, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo - si legge nella sentenza - l’art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001 va interpretato nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, rimanendovi comprese anche le procedure di cui siano destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni, quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro, con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente. Vi rientrano, dunque, anche le procedure di mobilità intercompartimentali che abbiano per effetto la cessazione del rapporto con l’amministrazione di provenienza e la costituzione di un nuovo rapporto con l’amministrazione di destinazione, attuate mediante procedure concorsuali assimilabili a quelle per l’assunzione mediante pubblico concorso, poiché ugualmente implicano, attraverso l’effetto di novazione del rapporto di lavoro, una nuova assunzione. Restano invece escluse dall’ambito della giurisdizione amministrativa le procedure di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, attuate nell’ambito di uno stesso Comparto di enti, che non comportano la costituzione ex novo dei rapporti di lavoro né l’attribuzione di un diverso inquadramento giuridico, ma integrano una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, attuata mediante cessione del contratto, sulla base del consenso di tutte le parti, senza, dunque, alcun effetto novativo”.

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