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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Casal di Principe

Due appartamenti in zona ex agricola, il giudice 'stoppa' i permessi

La proprietaria aveva chiesto una sanatoria prima bocciata dal Comune e poi dal Tar della Campania

Respinto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) presentato da una cittadina di Casal di Principe contro il Comune. La donna aveva chiesto l’annullamento del provvedimento a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Casal di Principe con il quale era stata respinta l’istanza di permesso di costruire in sanatoria avanzata dalla ricorrente; e di tutti gli atti antecedenti, connessi e conseguenti, comunque lesivi della posizione dell’interessata. In pratica il Comune di Casal di Principe ha respinto la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata il 24 novembre 2021 per il fabbricato di via Moravia costituito da 2 appartamenti e relative pertinenze. Nel ricorso c’è scritto che “le zone di edificazione recente, parzialmente saturate e disposte nell’immediato intorno del nucleo urbano compatto, sono oggetto di interventi di completamento. Il Piano si attua mediante concessione diretta. Le aree libere potranno accogliere nuovi edifici utilizzando l’indice di fabbricabilità fondiario di 1,10 mc/mq, purché la superficie di intervento sia superiore a mq 400. L’indice fondiario potrà essere applicato anche per le aree cedute gratuitamente al Comune per determinare nuovi allineamenti stradali o nuove attrezzature pubbliche. In tali casi sono ammesse deroghe all’applicazione delle altezze massime e del rapporto di copertura. Sono ammesse ristrutturazioni edilizie a parità di volumetria preesistente, o nei limiti dell’indice di fabbricabilità fondiaria della zona” oltre che “la Concessione in sanatoria per le costruzioni realizzate in difformità e/o in assenza di precedenti Concessioni Edilizie e/o Autorizzazioni, nei termini previsti dalla vigente Legge sul condono edilizio, è disciplinata secondo la Circolare dei Lavori pubblici. Le costruzioni realizzate in difformità e/o in assenza di precedenti Concessioni Edilizie e/o Autorizzazioni, dopo i termini previsti dalla vigente legge sul condono edilizio, ai fini della loro collocazione urbanistica sono da considerarsi interventi assoggettati alla normativa della zona entro la quale ricadono, secondo le suddivisioni operate in sede di zonizzazione funzionale e destinazioni d’uso del presente Piano Regolatore Generale”.

La ricorrente ha poi sottolineato, tramite il proprio avvocato, che “dal combinato disposto di tali articoli emergerebbe che l’immobile abusivo in oggetto, risulta ubicato in zona che viene definita “Zona Urbana di Completamento”, ossia Zona omogenea già edificata, suscettibile di ulteriori edificazioni nell’ambito dei limiti fissati dall’indice di fabbricabilità. In tale contesto è stata presentata l’istanza per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, illegittimamente negato dall’amministrazione”.

Ma per il giudice “il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Si tratta di un fabbricato abusivamente realizzato in zona agricola divenuta successivamente edificabile. In altri termini, pacifica l’assenza del requisito della doppia conformità (l’immobile ricadeva in zona agricola) si sarebbe al cospetto di una domanda di sanatoria che non rientra né nella disciplina condonistica. In conclusione, legittimamente l’amministrazione ha ritenuto nel caso di specie insussistenti i presupposti per concedere il titolo edilizio in sanatoria”. La ricorrente dovrà anche sborsare 2mila euro al Comune. 

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