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Cronaca Gioia Sannitica

Il Tar prima 'bacchetta' l'Asmel poi la condanna per la gestione di un appalto

Secondo caso in cui una centrale di committenza viene smentita dai giudici del Tar

Asmel ‘bocciata’ due volte dal Tar Campania che, alla fine, decide di annullare gli atti contestati ed escludere dalla gara la ditta che era stata dichiarata vincitrice. E per la seconda volta in pochi giorni, una centrale di committenza degli Enti locali viene smentita da un giudizio del Tar, in maniera anche abbastanza lampante. Dopo il caso di San Cipriano d’Aversa, dove addirittura il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Molise e Campania è stato condannato al risarcimento, ecco quanto accaduto per un appalto nel Matese.

L’appalto per la rete fognaria

Il Comune di Gioa Sannitica indiceva l’appalto per i lavori di ampliamento della rete fognaria per un importo di 1.364.304,72 euro. La gara veniva svolta dall’Asmel sede operativa di Napoli. Dopo la valutazione delle offerte l’Asmel dichiarava prima classificata Euro strade s.r.l. con conseguente assegnazione dell’appalto con il punteggio (offerta tecnica più offerta economica ) di 85,273 punti e risultava seconda classificata Impregina con il punteggio di 81,461 punti. A seguito di accesso agli atti Impregina contestava l’aggiudicazione in favore della Euro strade s.r.l. per violazione delle previsioni del bando di gara previste a pena di esclusione dal Comune di Gioia Sannitica, il quale a mezzo del RUP ha riconosciuto le violazioni della Euro strade s.r.l. ed ha invitato il seggio di gara Asmel  a rivedere le proprie posizioni. L’Asmel incurante di quanto sollevato dal comune ha ritenuto invitare l’Ente ad aggiudicare definitivamente la gara ad Euro strade s.r.l..

Il doppio ricorso al Tar Campania

La seconda classificata Impregina s.r.l. ha presentato ricorso, per il tramite dell’avvocato Clemente Manzo, al Tar Campania Napoli ed ha ottenuto l’accoglimento dell’ordinanza cautelare numero 1729/17, con la quale i Giudici del Tar disponevano in capo all’Asmel di riesaminare l’offerta e verificare le violazioni che ad un primo esame apparivano consistenti. L’Asmel nel riesaminare l’offerta ha ribadito al Tar di non voler rimuovere il proprio giudizio poiché l’offerta era formulata nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dal bando e disciplinare. A tal proposito, Impregina s.r.l. impugnava con ricorso per motivi aggiunti l’esito della verifica a cui era giunta la Commissione Asmel e, in sede di merito, il 21 marzo, il TAR Napoli (con sentenza pubblicata il 12 aprile scorso) ha accolto il ricorso ed il successivo ricorso per motivi aggiunti con l’annullamento dell’aggiudicazione assegnata illegittimamente in favore della Euro Strade ed ordinato al Comune di attivarsi nel rinnovo del procedimento che, ovviamente, prevede l’espulsione dalla gara della Eurostrade s.r.l. e l’assegnazione al secondo classificato Impregina della gara con condanna alle spese dell’Asmel e con ampia illustrazione all’ASMEL di quali sono i limiti discrezionali che la commissione di gara  non deve oltrepassare nella fase di valutazione delle offerte tecniche di ogni singolo concorrente.

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