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Stop alla demolizione, atti in Procura

Il Tar segnala Comune di Caserta e Ministero per il mancato invio degli atti su una ordinanza di demolizione

Non solo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione disposta ai danni del proprietario del ‘presunto’ manufatto abusivo, ma anche la segnalazione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Napoli “per le valutazioni di competenza”

Il Comune di Caserta soccombe nella sentenza del Tar della Campania (quarta sezione, presidente Anna Pappalardo) per il ricorso presentato da N.C. contro Palazzo Castropignano, non costituito in giudizio, e il Ministero dei Beni culturali. Oggetto della contesa l’ordinanza di demolizione del gennaio 2000 per un manufatto abusivo di 121 mq a San Leucio, in località Paratella (ordinanza sospesa già con udienza al  Tar del giugno 2000).

Secondo il Comune infatti la struttura non poteva essere considerato come completamento di un corpo di fabbrica esistente, unico interventi consentiti nella zona sottoposta a piano paesaggistico, e che ance lo scavo effettuato era da ritenersi incompatibile con quelle disposizioni.

Il Tar aveva perciò ordinato al Comune di produrre una relazione relativa alla definizione del procedimento di accertamento di conformità, e al Ministero una seconda su quale fosse la disciplina di tutela paesistica applicabile alla zona dove insistono le opere considerate abusive. Ordinanza mai rispettata dal Comune, nonostante i ripetuti solleciti. Il provvedimento era stato adempiuto solo parzialmente dal Ministero, che però depositava solo una porzione del decreto di vincolo tanto da non consentire al Tribunale “di apprezzarne effettivamente l’estensione e la portata”. Proprio per non aver fornito gli atti al Tribunale amministrativo, Comune e Ministero sono stati 'segnalati' alla Procura.

Nella sentenza in cui i giudici accolgono il ricorso contro Comune e MIBAC si legge quindi che “in mancanza della prova della sussistenza di un vincolo paesistico valido ed efficace a cui riferire le indicazioni fornite dalla motivazione del provvedimento, non resta, quindi, che concludere nel senso dell’inadeguatezza della stessa a fondarlo”. Una carenza di motivazione che però, sottolinea il Tar, “non vale ad attribuire al manufatto il crisma della legittimità in quanto a tal fine occorrerà, pur sempre, valutare se esso sia o meno munito di un titolo idoneo a consentirne o a mantenerne (in caso di sanatoria) l’edificazione, sempre a condizione che sia, appunto, conforme alla strumentazione urbanistica e paesistica applicabile”.

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