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Giovedì, 18 Aprile 2024
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Il Tar boccia il progetto per il nuovo biodigestore

I giudici hanno confermato il 'no' del Comune all'impianto rifiuti per la produzione di energia

Il ‘no’ del Comune alla richiesta di autorizzazione per la costruzione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili è corretto. A mettere un punto alla battaglia legale in atto tra il Comune di Alife e l’azienda agricola ‘Fabio Izzo’ è il Tar della Campania, che ha bocciato il ricorso presentato dalla società contro lo stop imposto dal Comune all’impianto rifiuti per produzione elettrica da 100 kw.

Una vicenda nata nel dicembre 2017, quando il Comune e la Commissione Locale per il Paesaggio esprimono parere non favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica chiesto dall’azienda zootecnica di bufale, in quanto ritenuto contrastante con la disciplina del Piano Territoriale Paesistico sul presupposto che non si tratta di “adeguamento funzionale degli impianti per le attività produttive agricole” ammesso in zona PAF (Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle).

L’azienda aveva quindi presentato ricorso al Tar, lamentando come dalla Soprintendenza non fosse arrivato un parere in merito e che l’impianto fosse funzionale all’attività produttiva, “in quanto finalizzato a valorizzare i reflui zootecnici dell’allevamento gestito con grandi benefici ai fini della riduzione del consumo dei combustibili fossili per produrre energia” e negando che “l’incentivo pubblico ottenuto per la cessione di energia elettrica alla rete pubblica abbia natura esclusivamente privata e speculativa”.

Per i collegio dei giudici della Settima Sezione (presidente Rosalia Marita Rita Messina), hanno però bocciato in toto il ricorso presentato dall’azienda zootecnica. Tra i punti a favore del Comune il Tar cita infatti che “il parere non favorevole si fonda sulle disposizioni del Piano Territoriale Pesistico (Ambito Massiccio del Matese), in particolare dell’art. 17, relativo alla “Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle (P.A.F.)”, in cui si colloca l’area interessata dal progetto, norma che non ammette in via generalizzata gli impianti per attività produttive”. Nella valutazione delle caratteristiche dell’impianto per i giudici è da prendere in considerazione come nella nota di Izzo al Comune si menziona che l’impianto “èdestinato alla produzione di energia elettrica da immettere in rete per beneficiare dell’incentivo economico previsto dallo Stato”. Per il collegio del Tar “tale elemento, proprio in quanto concorre a definirne le caratteristiche, incide anch’esso sulla valutazione di compatibilità paesistica dell’intervento. Risulta, pertanto, inconferente il tentativo di parte ricorrente di considerare il parere non favorevole come riferito unicamente alla natura speculativa dell’impianto piuttosto che fondato sui profili paesaggistici”.

L’azienda zootecnica è stata quindi condannato al pagamento delle spese processuali pari a 3mila euro, da corrisponde in egual misura tra Comune e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

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