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Il sindaco corre ai ripari e revoca gli incarichi a due responsabili esterni

Marotta annulla i decreti di nomina per D'Alessandra e Santoro

Durano solo qualche giorno gli incarichi affidati dal sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, a due responsabili, rispettivamente delle aree Lavori Pubblici e Manutenzione, Pianificazione e gestione del territorio/Patrimonio e servizi cimiteriale.

Il primo cittadino aveva firmato i decreti il 29 dicembre, revocandoli poi il 2 gennaio perché risultati essere atti illegittimi. Nel primo caso, era stato nominato a capo dell'Area V DLavori Pubblici-Manutenzione, tutela e igiene ambientale, l’architetto Giuseppe D’Alessandro, che era assessore nel comune di Maddaloni. La legge però prevede che “a coloro che nei due anni siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tracomuni avente la medesima popolazione.

Nel secondo caso, invece, l’incarico di responsabile dell'Area VI Pianificazione e gestione del territorio- Patrimonio e servizi cimiteriali, era stato affidato all’architetto Rosalia Santoro. In questo caso, la legge prevede “a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

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