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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Batosta per il Comune: maxi condanna dal Tar

Accolto il ricorso presentato dalla Fondazione proprietaria di un terreno di oltre 37mila mq

Batosta del Tar contro il Comune di Frignano. L'Ente guidato dal sindaco Gabriele Piatto ha subito una pesante condanna dalla Sezione Quinta del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sul ricorso presentato dalla Fondazione Madonna di Loreto - Onlus. 

La Fondazione praticamente ha chiesto al Tar di vedersi restituito un terreno di proprietà (di 37272 mq) utilizzato per la realizzazione di alloggi P.E.E.P. (insediamenti di edilizia economica popolare) dal valore di ben 1.654.814,20 euro. Ma cosa è successo? La Fondazione Madonna di Loreto è proprietaria dell’esteso appezzamento di terreno ricompreso nel Programma Costruttivo di Edilizia Agevolata e Convenzionata del Comune di Frignano, per la cui attuazione, giusta deliberazione del Commissario Prefettizio numero 77 dell’8 maggio 2001, veniva individuata la società I.A.C.P. Futura a r.l. quale soggetto attuatore con delega all’esercizio dei correlati poteri espropriativi.

Con convenzione del 25 ottobre 2001, tra il Comune di Frignano e la società I.A.C.P. Futura a r.l. si stabiliva, tra l’altro, che quest’ultima avrebbe curato, in nome e per conto del Comune, tutte le espropriazioni necessarie, anticipando (per conto del Comune) le dovute indennità e che, d’altro canto, il Comune di Frignano, al perfezionarsi della procedura espropriativa in suo favore e, quindi, acquisita la proprietà delle aree de quibus (cfr. art. 2 della detta Convenzione) avrebbe dovuto trasferire al soggetto attuatore il diritto di superficie “ad aedificandum” per la durata di 99 anni, quale controprestazione dell’obbligazione di pagamento delle indennità di esproprio. Solo che la Fondazione Madonna di Loreto lamenta il "mancato compimento delle obbligatorie formalità espropriative" ma soprattutto il "mancato pagamento integrale delle connesse indennità".

Nel frattempo c'è stato il fallimento dell’I.A.C.P. Futura, dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 37/2012, e il Comune ha avocato a sé nuovamente ogni potere amministrativo, emettendo il provvedimento di acquisizione sanante dell’area in questione. Con il ricorso al Tar la Fondazione Madonna di Loreto ha lamentato che il Comune "continua ad osservare una condotta inerte, non ponendo in essere l’attività necessaria per porre fine all’illegittima occupazione dei suoli di sua proprietà". 

Nelle more della discussione in camera di consiglio della misura cautelare collegiale, il Comune di Frignano ha provveduto all’adozione di formale decreto di acquisizione sanante con cui ha disposto l’acquisizione delle aree illegittimamente occupate al patrimonio comunale, tuttavia ponendo le indennità spettanti al soggetto espropriato a carico del fallimento della società IACP Futura. Ma la Fondazione non ci sta perché c'è la sentenza del tribunale che afferma che "il Comune era tenuto a preoccuparsi della provvista finanziaria per l’acquisizione dell’area in questione".

Per i giudici però "il Comune, pur stabilendo di acquisire autoritativamente alla mano pubblica i terreni ancora in proprietà della ricorrente, non si è seriamente fatto carico della necessità di prevedere la liquidazione e il conseguente pagamento delle indennità spettanti al proprietario, nel termine di 30 giorni, ritenendo improvvidamente di non esserne tenuto perché di asserita competenza di altro soggetto, privato e, più in particolare, dell’I.A.C.P. Futura, sebbene trattasi di società addirittura fallita, con evidente impossibilità di poter soddisfare le condizioni di pagamento fissate dalla norma e, dunque, illogicità della previsione". Nella sentenza del Tar si sottolinea che il Comune è "tenuto a preoccuparsi anche della provvista dei mezzi finanziari necessari per compensare integralmente e concretamente la conseguente perdita della proprietà del soggetto espropriato.

Né in senso contrario vale richiamare, come più volte ha fatto la difesa comunale, la sentenza di questo Tribunale n. 13986/2010, stante l’esistenza di un fatto sopravvenuto, ossia l’intervenuto fallimento della società I.A.C.P. Futura a r.l., i cui effetti non possono ridondare in danno della odierna ricorrente e di cui il Comune non poteva non tener conto, dovendo le valutazioni svolte dall’autorità decidente rimanere ancorate alla situazione di fatto esistente al momento dell’effettivo esercizio del potere acquisitivo". 
Per questo motivo il Tar ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti, col terreno che dovrà ritornare nella disponibilità della Fondazione. Il Comune dovrà anche pagare 2mila euro alla Fondazione per le 'spese di lite'.

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