rotate-mobile
Lunedì, 29 Aprile 2024
Attualità Sant'Arpino

Comune bacchettato dal Tar: due pesanti sconfitte in tribunale

In una sentenza il giudice ha inviato anche la documentazione alla Corte dei Conti

Il Tar Campania bacchetta entrambe le mani al Comune di Sant’Arpino, soccombente in due giudizi, uno dei quali è stato anche trasmesso alla Corte dei Conti. In quest’ultimo caso la vicenda riguarda la procedura di gara relativa alla gestione ed esecuzione di un parco pubblico urbano con annessa area di mercato nel comparto C2 di via della Libertà. Fermo dall’aprile dello scorso anno all’aggiudicazione provvisoria, senza il passaggio successivo rappresentato dall’aggiudicazione definitiva. Da qui la proposizione del ricorso da parte della ditta vincitrice, dichiarato però improcedibile per l’intervenuto annullamento del procedimento gara. Avvenuto però, secondo l’ottava sezione del tribunale amministrativo, troppo tardi. ù

"Soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio inadempimento – si legge nella sentenza – l’amministrazione comunale si è determinata con un provvedimento radicale di annullamento della gara".

Il collegio giudicante (presidente Francesco Gaudieri, consigliere Vincenzo Cernese, primo referendario Viviana Lenzi) ha aggiunto che "eventuali profili di inammissibilità/irricevibilità dell’istanza dovevano essere oggetto di un provvedimento espresso comunicato alla parte nei termini di legge: nella specie, siffatto provvedimento non risulta essere intervenuto".

Da qui una parziale condanna alle spese a danno del Comune, con la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, così come previsto dalla normativa in tutti i casi di silenzio inadempimento.

L’altro procedimento riguarda il diniego dell’agibilità per alcune nuove unità immobiliari, delle quali era stato ordinato lo sgombero. Alla base del provvedimento, il mancato collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. La stessa ottava sezione di Palazzo de Londres ha ritenuto che "il provvedimento di improcedibilità di cui si discute appare adottato impropriamente oltre il termine di legge e senza le dovute garanzie procedimentali".

In particolare secondo il collegio giudicante "l’illegittimità del provvedimento gravato è tanto più evidente, laddove omettendosi la comunicazione di avvio del procedimento, si è impedito alla ricorrente di partecipare al procedimento con la possibilità di fare emergere elementi rilevanti che ben avrebbero condizionato le conclusioni finali dell’amministrazione procedente". Atti del Comune annullati, quindi, anche in questo caso con la condanna alle spese di giudizio.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Comune bacchettato dal Tar: due pesanti sconfitte in tribunale

CasertaNews è in caricamento