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Domenica, 28 Aprile 2024
Attualità Aversa

La sede degli scout è salva, bocciato il ricorso della scuola paritaria

I giudici del Tar hanno dichiarato inammissibile la richiesta: "Priva di interesse"

Gli scout del gruppo Agesci e Masci Aversa 1 restano nella sede di via Cilea. A deciderlo i giudici dell'ottava sezione del Tar Campania che hanno dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Istituto per la Diffusione della Cultura "Froebel", impresa sociale senza scopo di lucro, contro il Comune di Aversa e nei confronti Associazioni Masci, Associazione Guide e Scout Cattolici, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiana, Gruppo Scout Aversa, per l'annullamento della delibera con cui il consiglio comunale di Aversa concedeva "per la durata di dieci anni in comodato gratuito" l'area standard di via Cilea. 

I motivi della decisione

Per i giudici "l’invocazione di un generico ed astratto interesse al rispetto delle regole di concorrenza e di non discriminazione nell'assegnazione (in comodato) del bene comunale" non può "trovare ingresso nel processo amministrativo, non essendo quest’ultimo volto a tutelare l'oggettiva legalità dell'azione amministrativa. Diversamente da quanto dedotto, non sono sufficienti a fondare l’interesse ad agire i richiami, valorizzati in ricorso, all’oggetto sociale dell’Istituto (Impresa sociale per la diffusione della cultura) e alla prossimità spaziale (poche decine di metri) della sede di questo rispetto all’area standard concessa in comodato. Il mero criterio della vicinanza riguardato in senso solo materiale non può, infatti, di per sé, radicare la legittimazione al ricorso giurisdizionale prescindendo dal generale principio dell'interesse ad agire in relazione alla lesione concreta, attuale e immediata della posizione sostanziale dell’interessato, presupponendo, altresì, la detta legittimazione la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale del come, del perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale”.

Secondo i giudici amministrativi, in particolare “l’Istituto ricorrente, che svolge attività di scuola paritaria, non prospetta un pregiudizio concreto e attuale direttamente derivante dall’atto impugnato, né si comprende esattamente per quali finalità vorrebbe utilizzare lo standard (peraltro più che attività “sociale” – alla cui promozione è finalizzato il comodato – l’Istituto svolge attività “didattica”); trattandosi di una lesione da apprezzare nella sua obiettiva concretezza e attualità, è evidente, d’altronde, che la lesività della delibera impugnata non può farsi derivare dalla manifestata disponibilità dell’istituto, per giunta ignorata dal Comune, a rendersi concessionario dell’area in esame “impegnandosi, peraltro, a sostenere tutte le spese di ripristino e di manutenzione, a pagare una somma di denaro a titolo di canoni, a ripulire l’area ed a tenerla indenne dai rifiuti, riqualificandola attraverso opere di abbellimento, come piantare piante oppure costruire giochi, che possono essere oggetto dei progetti promossi dall’istituto”.

Il Tar, quindi, ha sottolineato “in carenza di un concreto ed attuale nocumento, che nel caso in parola non risulta idoneamente prospettato e comprovato, non è dato rinvenire quale ragionevole utilitas possa ritrarre il ricorrente dall'invocata caducazione della delibera di concessione in comodato a beneficio dell’associazione controinteressata; ciò che vale a deprivare l'actio de qua agitur di interesse, ovvero di legitimatio ad processum”. Per questo il ricorso presentato dalla Froebel è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

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