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Domenica, 28 Aprile 2024
Attualità Piedimonte Matese

Polo scolastico da 18 milioni, il Consiglio di Stato boccia il progetto

Una unità strutturale oggetto della proposta presentava un indice di rischio sismico superiore a 0,8, in contrasto con quanto previsto dall’avviso pubblico

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Piedimonte Matese, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Teodolinda Stocchetti e Fabrizio Colasurdo, contro il Ministero dell’istruzione. L’Ente aveva chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la quale era stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto per l’annullamento della nota dell’8 maggio 2022, recante la comunicazione di esclusione dalla procedura per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del Pnrr. Il 7 febbraio 2022 il Comune di Piedimonte Matese presentava la candidatura di un intervento per ottenere un finanziamento di 17 milioni e 900mila euro.

In particolare, l’intervento candidato prevedeva la demolizione edilizia con delocalizzazione di quattro edifici scolastici composti da più unità strutturali ciascuno. All’esito delle verifiche della documentazione presentata in sede di candidatura emergeva che il documento caricato, riguardante la verifica di interesse culturale, non corrispondeva a quanto richiesto dall’avviso pubblico e che uno dei quattro edifici scolastici composti da più unità strutturali ciascuno, oggetto della proposta, presentava un indice di rischio sismico superiore a 0,8, in contrasto con quanto previsto dall’avviso pubblico, che sancisce l’inammissibilità a finanziamento delle “proposte relative a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o posseggano classe energetica A”.

Per il giudice quindi da parte c'è l'improcedibilità perché l'Ente non ha risposto nei termini dovuti all'atto di integrazione chiesto dal giudice che "è arrivato oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso" comportando quindi l'improcedibilità, "rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo".

Mentre entrando nel dettaglio del ricorso il Ministero ha rilevato che l’edificio candidato oggetto di demolizione risulta già destinatario di un finanziamento regionale di 942mila per adeguamento/miglioramento sismico a valere su fondi della Protezione Civile finalizzato alla messa in sicurezza e alla piena agibilità dell’immobile e quindi il giudice sottolinea che "si deve garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato".

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