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Avvocati, in 460 al voto nel primo giorno. Il Tar non concede la sospensiva agli esclusi

Si dimettono quattro componenti della commissione elettorale

Stamattina al tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere sono iniziate le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del foro sammaritano. Non sono mancati i colpi di scena. L'avvocato Maria Amato ha ritirato la propria candidatura mentre si è assistito alle "dimissioni" di 4 componenti della commissione elettorale: Antonio Massimo Grillo e Caterina Petrella (effettivi) e Clementina Rauccio e Giosuè Di Rienzo (supplenti). Complessivamente si sono recati a votare circa 460 avvocati. Le operazioni si concluderanno il prossimo 31 gennaio alle 13.

Sempre in giornata c’è stato un altro tentativo dei tre esclusi dalla competizione (Angela Del Vecchio, Patrizia Manna ed Antonio Mirra) di far sospendere il voto, con un ricorso al Tar Lazio. I giudici della sezione Prima Quater (presidente Salvatore Mezzacapo), pur non concedendo la sospensiva, hanno fissato la discussione nel merito al 19 febbraio. 

Nel decreto del presidente si legge: “Rilevato che la controversia introdotta con il ricorso in esame non appare riconducibile alla cognizione dell’adito giudice amministrativo atteso che, se è vero che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 382 del 1944 riserva alla “commissione centrale” dei vari ordini e collegi professionali la cognizione in ordine ai reclami contro i (soli) “risultati” delle elezioni e non ricomprende dunque anche (quanto meno in maniera espressa) quelli avverso le operazioni elettorali poi conducenti alla espressione del voto, deve rilevarsi come, in disparte una pur possibile lettura sistemica dell’articolo 6 atta a ricomprendere nel suo ambito il contenzioso relativo a esclusioni/ammissioni, l’articolo 36 della legge n. 247 del 2012, questo recante - peraltro - disciplina specifica dell’ordinamento della professione forense, attribuisca al CNF la competenza a pronunciarsi “sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine”, in detta formula potendo agevolmente essere ricomprese questioni quale quella introdotta con il presente ricorso, atteso che la locuzione “elezioni” ricomprende tutte le varie fasi della procedura elettorale e non può dirsi limitata al solo dato finale dei risultati”.

Inoltre va “considerato che l’applicabilità dell’articolo 36 non può ritenersi esclusa in ragione del disposto della lettera c) del comma 1 dell’art. 35 della citata legge n. 247 del 2012 la quale dispone che il CNF “esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37” in quanto tali ultime disposizioni dettano solamente le regole in punto di procedura innanzi al competente organo giudicante; considerato, da ultimo, che anche il sistema di tutela innanzi al CNF non esclude la presenza di una fase cautelare inaudita altera parte (cfr. CNF n. 1/2019 reg. Ordinanze) e che, comunque, anche un difetto di siffatta fase non potrebbe refluire nel condurre questo giudice a ritenere la propria giurisdizione su materia alla stessa estranea”.

Anche il Tar Lazio, dunque, sottolinea come la decisione sulle esclusioni dovrebbe essere presa dal Consiglio Nazionale Forense, che però non si riunirà per affrontare la delicata questione prima di giovedì, ultimo giorno di votazione all'Ordine di Santa Maria Capua Vetere.

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