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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Nella massa passiva del secondo dissesto solo i debiti fuori bilancio riconosciuti dal Comune

Ecco il parere della Corte dei Conti al quesito posto dall’amministrazione

Nella massa passiva del secondo dissesto finanziario finiranno tutti i debiti, anche quelli fuori bilancio, che sono stati però riconosciuti dall’Ente e che comunque saranno indicati nel Rendiconto di gestione. E’ quanto ha chiarito la sezione regionale per la Campania della Corte dei Conti (Giovanni Coppola presidente) al quesito posto dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Carlo Marino relativo all’inserimento dei debiti da riconoscere nella gestione che verrà affidata all’Organismo Straordinario di Liquidazione che dovrebbe essere nominato per gestire il secondo dissesto finanziario dell’Ente.

Scrivono i giudici: “In tema di dissesto dell’ente locale la normativa che si è succeduta nel tempo ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente per cui “la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse”. All’ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, mentre all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva”.

Su queste basi, dunque, la Corte dei Conti chiarisce: “Per i debiti fuori bilancio maturati successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato, il relativo riconoscimento compete agli organi istituzionali dell’Ente nell’ambito della gestione ordinaria; viceversa i debiti fuori bilancio maturati entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato, che abbiano formato oggetto di legittimi provvedimenti da parte dell’Ente ex art. 194 del Tuel, devono essere inclusi nella massa passiva, in quanto l’avvenuto riconoscimento da parte del Consiglio implica di per sé l’accertamento dell’utilità e del conseguito arricchimento da parte dell’Ente. L’OSL non risulta dotato di un autonomo potere deliberativo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che resta una prerogativa esclusiva del Consiglio comunale. E’ suo onere, peraltro, accertare avvalendosi della collaborazione dei responsabili competenti per materia, la sussistenza delle altre condizioni di cui al comma 4 dell’art. 254, ossia che la prestazione è stata effettivamente resa; che la stessa rientra nell’ambito delle funzioni e dei servizi di competenza dell’ente; che il debito non è stato pagato, anche solo parzialmente; che lo stesso non è prescritto. La mancata attestazione dei responsabili dei servizi nel termine di 60 giorni dalla richiesta è equiparata dalla norma ad attestazione negativa. Ciò tuttavia non esclude una responsabilità che amministrativo-contabile o financo di tipo penale, dei soggetti inadempienti per gli eventuali danni arrecati al creditore ovvero all’ente, da accertare nelle sedi competenti”.

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