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Martedì, 23 Aprile 2024
Attualità via XVII Cavalleggeri

Il Comune perde la causa: i ritardi 'costano caro'

Nel mirino del Tar la vendita del terreno destinato ad autolavaggio alla Uniwash

L’inerzia del Comune di Caserta è costata 4 anni di mancati incassi del canone di affitto. Per questo la Settima Sezione del Tar della Campania (presidente Rosalia Maria Rita Messina) ha condannato l’Ente al risarcimento danni nei confronti della società Uniwash.

Una vicenda nata nel 2013, quando il Comune mette in vendita alcuni beni per far fronte al dissesto economico. Tra questi c’è un terreno in via XVII Cavalleggeri, di fronte lo Stadio del Nuoto, adibito ad autolavaggio. Nel febbraio 2014 il lotto viene aggiudicato in via definitiva alla Uniwash, che offre circa 43mila euro. Sin da subito nascono i primi problemi: la società riscontra infatti che contrariamente a quanto indicato nell’avviso di asta pubblica, l’area da acquistare era estesa solo per 650 mq, ossia una quota-parte del mappale indicato nell’asta (1357 mq), dato che per la rimanente porzione è occupata da marciapiede e sede stradale.

Si apre quindi lo ‘scontro’, con il Comune inadempiente che non provvede al frazionamento della particella manifestando anzi dubbi sulla “legittimità degli atti pregressi” e, in particolare, a una presunta e non dimostrata demanialità del lotto, spingendo la società a ricorrere per vedersi riconosciuto il risarcimento danni. La Uniwash viene quindi invitata a versare il saldo dell’assegnazione, maggiorato anche degli interessi. La società spinge con nuovi solleciti il Comune a stipulare l’atto pubblico di trasferimento del bene ma, di fronte all’inerzia dell’Ente, ricorre al Tar per per vedersi riconosciuto il risarcimento danni.

Come scrivono i giudici nella sentenza, l’Ente è rimasto “inerte per oltre quattro anni, senza rispondere alle diffide ed ai solleciti della società ricorrente. Né costituisce una giustificazione la convinzione che il bene, in realtà, non fosse sdemanializzato: una simile convinzione è in primo luogo in contrasto con la decisione di alienare il bene; in secondo luogo, quand’anche l’amministrazione si fosse, successivamente alla messa in liquidazione, convinta che il bene non poteva in realtà essere alienato, avrebbe comunque dovuto adottare un provvedimento espresso. Né l’amministrazione stessa ha dimostrato la sussistenza di elementi che potrebbero escludere la colpa”.

Per i giudici sussiste quindi anche il danno effettivo. La Uniwash ha infatti sostenuto oltre 2mila euro di spese per le pratiche catastali, inoltre “spetta alla parte ricorrente un risarcimento del danno pari al canone che sarebbe stato percepito dalla stessa se il contratto fosse stato tempestivamente stipulato, e cioè dal 14 luglio 2014 al 10 luglio 2018, oltre interessi legali”.

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