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Biodigestore, bocciato il ricorso contro il Comune della ditta 'esclusa'

La Engco aveva trascinato il Comune al Tar per il bando di progettazione dell'impianto rifiuti

Le procedure seguite da Comune di Caserta e Asmel per l’affidamento della progettazione definitiva e del servizio di direzione dei lavori per il biodigestore di Ponteselice sono corrette. A stabilirlo sono stati i giudici della Prima Sezione del Tar della Campania (presidente Salvatore Veneziano), che hanno respinto il ricorso presentato dalla Engco contro l’Ente e la Tecnosistem, l’Ati che si è aggiudicata il bando di gara, per l'annullamento della determina.

La società non era stata inserita in graduatoria perché non aveva caricato alcun file contenente l’offerta economica nella procedura telematica prevista dal bando gestito dall’Asmel, che prevedeva un sistema di ricezione delle offerte con “firma digitale” e “marcatura temporale” di tutta la relativa documentazione, a garanzia della regolarità del procedimento e della immodificabilità delle offerte.

Il ricorso della Engco è stato però giudicato infondato dai giudici del Tar. In particolare nella sentenza viene evidenziato i problemi sono sorti nella busta contenente l’offerta economica. “Il disciplinare di gara prevedeva – scrivono i giudici del Collegio - che venissero inseriti nella stessa due file: il primo (file A), in formato xls, contenente il ribasso in cifra numerica offerto (la percentuale del ribasso), il secondo (file B) dove venivano precisate le voci che componevano l’offerta economica e, più precisamente, i dati relativi agli oneri di sicurezza e alla manodopera”. Ma la Engco “non ha inserito nella busta dell’offerta economica la micro busta “schema offerta xls” e, cioè, il ribasso in cifra numerica offerto”.

“Il Collegio, - si legge nella sentenza - rileva che la necessità del caricamento di entrambi i file (A e B) è desumibile direttamente dalla lex specialis e, quindi, non può essere condivisa la prospettazione del ricorrente che tende a disapplicare quanto previsto dal disciplinare di gara. In particolare, quest’ultimo atto, oltre a prevedere il necessario caricamento di entrambi i file, a pag. 24 accorda prevalenza al file “SchemaOfferta_.xls” di cui alla lett. a) rispetto al “dettaglio dell’offerta economica” individuato dalla lett. b), nella parte in cui, in carattere sottolineato ed evidenziato, dispone che : “N.B. Il totale dell’offerta presente nel documento di Dettaglio dovrà necessariamente corrispondere con l’importo complessivo ottenuto a seguito della compilazione del file excel denominato “SchemaOfferta_.xls” (offerta economica telematica). In caso di discordanza prevarrà il dato inserito nel suddetto file “SchemaOfferta_.xls””.

Il Tar quindi, rigettando il ricorso, ha condannato la Engco al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Caserta e della Tecnosistem per un totale di 4mila euro.

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