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Martedì, 30 Aprile 2024
Attualità Aversa

Caso dehors, commercianti stretti tra politica e burocrazia mentre gli affari crollano

Il comandante Piricelli nega le autorizzazioni ai chioschi in strada: "Violano il codice". Ma c'è una sentenza del Tar che darebbe ragione agli esercenti

Da un lato ci sono gli assessori Marco Villano e Francesco Sagliocco, rispettivamente delegati all’Urbanistica ed alle Attività Produttive, e dall’altro i Moderati con i consiglieri Francesco Forleo e Olga Diana, l’assessore Giovanni Innocenti ed il comandante della polizia municipale Antonio Piricelli. In mezzo i gestori di locali che si stanno vedendo sequestrare i dehors e negare le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico ed un’economia cittadina che sta andando a rotoli. 

La questione ‘tecnica’

Il dirigente all’Area Pianificazione e Gestione del Territorio Raffaele Serpico ha chiesto al dirigente dell’area Vigilanza Giovanni Gangi ed al comandante della municipale Antonio Piricelli di mettere nero su bianco le loro posizioni in quanto “ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2013, il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di manufatti di tipo "dehors", di durata biennale, è subordinato all'acquisizione di preventivo nulla-osta da parte del competente settore della Polizia Municipale”. E la riposta di Piricelli, funzionario in comando fino al prossimo 30 luglio dal Comune di Casavatore, non si è fatta attendere. “Sul territorio comunale – ha scritto - nel periodo antecedente al mio insediamento quale Comandante della Polizia Locale sono stati rilasciati titoli autorizzativi per l'installazione di strutture sulla pubblica strada e precisamente nei posti dedicati agli stalli di sosta per le auto denominate "Dehors". I principi generali del Codice della Strada vanno nella direzione di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale. Il Codice della Strada all'articolo 20 consente l'autorizzazione dell'occupazione della carreggiata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico”. “Nei centri abitati, - continua - ferme restando le limitazioni e divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della meta della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera. Una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni”. “In merito al rilascio di autorizzazioni per dehors e/o rinnovi di autorizzazioni, al rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico per tavolini e sedie invito e diffido – ha sottolineato Piricelli – i dirigenti in indirizzo a tenere in considerazione quanto di seguito riportato: l'installazione di dehors e l'apposizione di tavolini e sedie sulla pubblica strada può essere concessa a condizione che: la zona dove vengono autorizzati sia adibita esclusivamente ad area pedonale; i dehors, i tavolini e le sedie siano allocati adiacenti al locale; venga sempre rispettato il codice della strada. Nelle altre zone o aree, sulla pubblica strada o negli stalli dedicati al parcheggio dei veicoli, non può essere concessa l'installazione di dehors e l'occupazione di suolo pubblico per sedie e tavolini. Non possono essere autorizzati in prossimità delle intersezioni”. Il capo della municipale ha precisato come “relativamente a quanto sopra descritto per quanto attiene la materia del codice della strada è necessario il nulla osta della Polizia Locale”.

La smentita arriva dal Tar

Nonostante il nulla osta non sia stato concesso anche a chi ha il locale all’interno dell’isola pedonale, la smentita a quanto scritto Piricelli arriva dal Tribunale Amministrativo della Campania. I giudici amministrativi si sono pronunciati sulla legittimità della concessione di suolo pubblico emessa da un Comune della provincia di Napoli antistante l’esercizio commerciale da occuparsi con sedie, tavoli, ombrelloni e fioriere. Insomma in un caso analogo a quanto sta succedendo ad Aversa. I giudici del Tar hanno spiegato come “L’art. 3 del Codice della Strada, contenente le definizioni stradali e di traffico, al n. 7 reca quella di “carreggiata”, declinata come la 'parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine'. Tanto premesso, (….) la superficie occupata dalla società corrisponde, per una parte, al marciapiede, e, per altra parte, alla sede stradale destinata alla sosta, giusta apposizione di stalli di sosta a pagamento. È evidente, quindi, che il dehor non occupa la carreggiata, ovvero la parte della sede stradale destinata allo scorrimento dei veicoli, secondo la definizione codicistica innanzi riportata (ad onta del fuorviante richiamo alla “carreggiata” contenuto nel provvedimento concessorio)”. Per questo dal Tribunale Amministrativo Regionale hanno dato ragione alla società condannando il Comune anche alle spese di giudizio. Una situazione che, per analogia, potrebbe riguardare anche Aversa.

Questione tecnica o politica?

Se da un lato ci sono tecnicismi al vaglio di amministrativisti, penalisti, ingegneri e funzionari, dall’altro c’è la politica. Sindaco, assessori e consiglieri votati ed eletti per scegliere. Nella fattispecie scegliere se e come risolvere il problema legato ai dehors ed all’occupazione del suolo pubblico o affossare il commercio. C’è chi ha scelto e difende il commercio e chi si trincera dietro commi, articoli, regolamenti e tecnicismi. (f.p.)

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