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Ambiente Orta di Atella

Sentenza del Tar sulla Centrale Elettrica

Orta di Atella - L’Ing. Antonio Pascale, responsabile Energia diLegambiente Campania ci ha inviato la sentenza del TarCampania n° 7361 relativo alla controversia Comune di Ortadi Atella – Edison sulla costruzione della CentraleTermoelettrica da...

L’Ing. Antonio Pascale, responsabile Energia diLegambiente Campania ci ha inviato la sentenza del TarCampania n° 7361 relativo alla controversia Comune di Ortadi Atella – Edison sulla costruzione della CentraleTermoelettrica da 800MW.
“La sentenza del Tar a favore di Edison non cade come unfulmine a ciel sereno. - Commenta Pascale – La centrale,purtroppo, aveva già tutte le autorizzazioni. Ora c’èsolo da sperare in un ricorso al Consiglio di Stato vistoche le condizioni ambientali attuali, rispetto a quelleriportate nello studio di impatto ambientale del 2000, sonototalmente cambiate considerando, tra l’altro, che a 4 kmdi distanza, e precisamente a Teverola, è già inesercizio una nuova mega centrale da 400MW. Conl’eventuale realizzazione della Centrale di Orta di Atellala Provincia di Caserta produrrebbe energia per tutto il SUDITALIA!”.

Estratto sentenza:
“Secondo la giurisprudenza consolidata in materia,perché la domanda risarcitoria sia accolta occorrono trepresupposti: 1) un danno effettivo; 2) il nesso dicausalità tra il comportamento antigiuridicodell’amministrazione ed il danno; 3) la colpadell’amministrazione.Quanto al primo punto, questo Collegio non ignoral’autorevole precedente dell’Adunanza Plenaria delConsiglio di Stato (n. 7/2005) in cui è stata affermata lanon risarcibilità del danno da ritardo qualora ilprovvedimento tardivo sia negativo e non sia statoimpugnato. Il caso di specie è però diverso, perché ildiniego è stato impugnato; inoltre non sembra possibiledubitare della sussistenza di un danno effettivo, derivantedall’essere stati indotti ad acquistare il terreno(confidando nella realizzazione della centrale) enell’aver immobilizzato gli ingenti capitali necessari perl’investimento. In altre parole, il danno non deriva tantodal ritardo in sé, quasi fosse assimilabile ad una sortadi danno esistenziale; deriva piuttosto dalle spese edall’immobilizzazione dei capitali conseguenti alcomportamento del Comune.Quanto al secondo punto, non vi è dubbio che sussista ilnesso causale tra l’illegittimo comportamentodell’amministrazione (che rigetta la richiesta delpermesso di costruire, dopo aver suscitato, con numerosi esignificativi atti, un legittimo affidamento da parte dellaricorrente circa l’effettiva possibilità di costruire lacentrale) ed il danno subito dalla ricorrente.Infine, il Tribunale ritiene che il comportamentodell’amministrazione sia senza dubbio colposo. Alriguardo, il Consiglio di Stato (sez. IV, sent.n. 3169 del14/06/2001) ha precisato che va accolta una nozioneoggettiva di colpa, che tenga conto dei vizi che inficianoil provvedimento ed, in linea con le indicazione dellagiurisprudenza comunitaria, della gravità della violazionecommessa dall’amministrazione, anche alla luce dellevalutazioni discrezionali rimesse all’organo, deiprecedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete edell’apporto eventualmente dato dai privati nelprocedimento; sicché l’amministrazione sarà chiamata arisarcire il danno solo se si renderà responsabile di unaviolazione grave delle regole di settore.Applicando tali principi al caso di specie, non puòdubitarsi della sussistenza di una violazione di tal genere:come si è detto in precedenza circa la sussistenza delvizio di eccesso di potere, il comportamento del Comune èstato gravemente sleale e scorretto.Quanto alla liquidazione del danno, questo Collegio ritieneopportuno rimettere tale liquidazione ad un accordo tra leparti, ai sensi dell’art. 35 D. L.vo n. 80 /98. I critericui le stesse dovranno attenersi sono i seguenti:quantificare le spese sostenute dalla ricorrente per laredazione dei progetti e per l’acquisto dei terreni; atale somma andranno aggiunti gli interessi legali maturati apartire dal 18.02.2004; da tale somma detrarre la cifraverosimilmente conseguibile dalla ricorrente in caso dirivendita dei terreni a terzi.”Si ringrazia lo sportello del Laboratorio Regionale“Ambiente & Legalità” del Circolo Legambiente Geofilosdi Succivo (CE) per aver prontamente fornito la Sentenza delTar.

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